REGIME FORFETARIO NOVITA’INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2023 (in vigore dall’1.1.2023)

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La Finanziaria 2023 ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale forfetario.
La modifica principale riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.
In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.
Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.

Possono quindi accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti.

1 Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall’attività esercitata.
2 Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETARIO

Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che:

a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito.
b) non sono residenti in Italia. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
c) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
d) contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone / associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad imprese familiari;
– controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
La causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.
d-bis) soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione.
d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Va evidenziato che tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell’anno precedente.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il reddito imponibile è calcolato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata.
Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali, direttamente deducibili, va applicata l’imposta sostitutiva del 15%.
Ai sensi del comma 65, Legge n. 190/2014 è possibile applicare l’imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 anni successivi, al verificarsi dei seguenti requisiti:
– il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
–  l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.
La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi;
–  in caso di proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 85.000).

USCITA DAL REGIME IN CORSO D’ANNO

La Finanziaria 2023 modifica inoltre la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.
Vene introdotta una disposizione simile a quella prevista in passato per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:
– compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
– superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda che il c.d. “Decreto PNRR 2” ha disposto l’obbligo di emissione della fattura elettronica:
– a decorrere dall’1.7.2022, in capo ai contribuenti forfetari “che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”;
– a decorrere dall’1.1.2024, per i “restanti soggetti”.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Distinti saluti.

Studio Pepe