TREGUA FISCALE NOVITA’INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2023 (in vigore dall’1.1.2023)

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Di seguito vengono riportati, in estrema sintesi, le principali misure introdotte dalla Finanziaria 2023 per la definizione delle “pendenze” con l’Amministrazione finanziaria sia per posizioni pre-contenzioso sia per conteziosi già in corso.

DEFINIZIONE AGEVOLATA (avvisi bonari)

È prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data. 

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione): 

  • delle imposte / contributi previdenziali dovuti; 
  • degli interessi / somme aggiuntive; 
  • della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo. 

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte/contributi previdenziali, interessi/somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%. 

Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari. 

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE (avvisi bonari)

Le somme dovute a seguito di  controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis e  controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, 

possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022. 

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti: 

  • la rimozione dell’irregolarità/omissione; 
  • il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. 

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

In alternativa alla definizione agevolata di cui sopra è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

In alternativa alla definizione agevolata di cui sopra, è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale/incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell’omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000

È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti: 

  • di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; 
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018. 

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento: 

  1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589; 
  2. -crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; 
  3. -multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  4. O alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/ CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché all’IVA riscossa all’importazione. 

Restano ferme le disposizioni ex artt. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010) e 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000). 

 

STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI

E’ stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo/di mora e sanzioni, dei debiti: 

  • di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; 
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015. 
NB  Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento. 

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi. L’annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento. 

L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non applicazione delle previsioni in esame.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)

Con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, è prevista la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale.

La nuova rottamazione riguarda le somme: 

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale; 
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese. 

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019. 

Inoltre possono essere estinti, anche i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 già oggetto delle precedenti rottamazioni e decaduti.

E’ previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili. 

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc. e per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve presentare apposita istanza: 

  • entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata); 
  • utilizzando l’apposito modello. 

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. 

L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame. 

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. 

   Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato: 

  • in unica soluzione entro il 31.7.2023; 
  • in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso: 
  • la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo; 
  •  non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo; 
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.; 
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata. 

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti specifici.

Distinti saluti.

Studio Pepe